<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.articolo4.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.articolo4.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 16:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Non c&#8217;è coraggio che tenga davanti alle pallottole&#8221;</title>
		<link>http://www.articolo4.it/index.php/2012/04/03/non-ce-coraggio-che-tenga-davanti-alle-pallottole/</link>
		<comments>http://www.articolo4.it/index.php/2012/04/03/non-ce-coraggio-che-tenga-davanti-alle-pallottole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articolo4.it/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è un sindaco in Calabria che ha provato a resistere. Ma non ce l&#8217;ha fatta, e da oggi vive sotto scorta. E&#8217; Maria Carmela Lanzetta che tre giorni fa ha deciso di lasciare il suo incarico da primo cittadino di Monasterace, piccolo comune in provincia di Reggio Calabria. Ha mollato tutto per le pressioni subite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è un sindaco in Calabria che ha provato a resistere. Ma non ce l&#8217;ha fatta, e da oggi vive sotto scorta. E&#8217; Maria Carmela Lanzetta che tre giorni fa ha deciso di lasciare il suo incarico da primo cittadino di Monasterace, piccolo comune in provincia di Reggio Calabria. Ha mollato tutto per le pressioni subite dai clan, che poi a certe latitudini vuol dire proiettili e incendi. A Maria Carmela, farmacista prima che sindaco, hanno bruciato la farmacia. Era l&#8217;estate scorsa. Qualche giorno fa, invece, hanno crivellato di proiettili la sua automobile. Per questo ha preferito farsi da parte, perché, come ha detto lei stessa: &#8220;Non c&#8217;è coraggio che tenga davanti alle pallottole&#8221;. La storia del sindaco di Monasterace, ripresa tra l&#8217;altro anche dalla BBC, è un po&#8217; la storia della Calabria. Ha il gusto della sconfitta, certo. Quello dell&#8217;impotenza. Ma biasimare Maria Carmela per la sua scelta vuol dire fare demagogia. Perché si è più soli che mai, in certi posti. E l&#8217;eco mediatica dura il tempo di un acquazzone. <a href="https://it.twitter.com/#!/biagiosimonetta"><em><span style="text-decoration: underline;">Biagio Simonetta</span></em></a></p>
<p><a href="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/04/maria-rosetta-lanzetta.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-413" title="maria-rosetta-lanzetta" src="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/04/maria-rosetta-lanzetta.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articolo4.it/index.php/2012/04/03/non-ce-coraggio-che-tenga-davanti-alle-pallottole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro, il governo vara la riforma. Ecco in esclusiva il testo del provvedimento.</title>
		<link>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/23/lavoro-il-governo-vara-la-riforma-ecco-in-esclusiva-il-testo-del-provvedimento/</link>
		<comments>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/23/lavoro-il-governo-vara-la-riforma-ecco-in-esclusiva-il-testo-del-provvedimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articolo4.it/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[La riforma si propone di realizzare un mercato del lavoro dinamico, flessibile e inclusivo, capace di contribuire alla crescita e alla creazione di occupazione di qualità, ripristinando al contempo la coerenza tra flessibilità del lavoro e istituti assicurativi. Gli interventi prefigurati si propongono di 1. ridistribuire più equamente le tutele dell’impiego, riconducendo nell’alveo di usi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/fornero.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-410" title="fornero" src="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/fornero-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a></p>
<p>La riforma si propone di realizzare un mercato del lavoro dinamico, flessibile e inclusivo, capace di<br />
contribuire alla crescita e alla creazione di occupazione di qualità, ripristinando al contempo la<br />
coerenza tra flessibilità del lavoro e istituti assicurativi.<br />
Gli interventi prefigurati si propongono di<br />
1. ridistribuire più equamente le tutele dell’impiego, riconducendo nell’alveo di usi propri i<br />
margini di flessibilità progressivamente introdotti negli ultimi vent’anni e adeguando la<br />
disciplina del licenziamento individuale per alcuni specifici motivi oggettivi alle esigenze<br />
dettate dal mutato contesto di riferimento;<br />
2. rendere più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle<br />
politiche attive a contorno;<br />
3. rendere premiante l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili;<br />
4. contrastare usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti.<br />
Tra le parti esiste una forte e inscindibile connessione sistemica, che sostiene la necessità della<br />
condivisione e dell’approvazione della riforma nel suo complesso. L’efficacia della loro attuazione<br />
richiederà un impegno per accrescere l’efficacia e l’efficienza di tutte le strutture oggi preposte, a<br />
livello regionale e nazionale, a questi profili del mercato del lavoro. Questo è l’auspicio che il<br />
Governo pone nel presentare la riforma nell’interesse complessivo del Paese, per il funzionamento<br />
del mercato del lavoro, lo sviluppo e la competitività delle imprese, la tutela dell’occupazione e<br />
dell’occupabilità dei suoi cittadini. Per monitorare lo stato di attuazione della riforma e per valutare<br />
gli effetti delle sue singole componenti sull’efficienza del mercato del lavoro, sull’occupabilità dei<br />
cittadini, sulle modalità di uscita e di entrata, sarà previsto l’immediato avvio di un adeguato<br />
sistema di monitoraggio e valutazione.<br />
Con riguardo al settore del lavoro pubblico, eventuali adeguamenti alle disposizioni del presente<br />
intervento saranno demandati a successive fasi di confronto.</p>
<p>2 TIPOLOGIE CONTRATTUALI<br />
Una prima area di intervento riguarda gli istituti contrattuali esistenti. L’azione mira a<br />
preservarne gli usi virtuosi e a limitarne quelli impropri, al solo scopo di abbattere il costo del<br />
lavoro aggirando gli obblighi previsti per i rapporti di lavoro subordinato.<br />
L’impianto generale individua un percorso privilegiato che vede nell’apprendistato – inteso<br />
nelle sue varie formulazioni e platee – il punto di partenza verso la progressiva instaurazione di<br />
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pur mirando a favorire la costituzione di<br />
rapporti di lavoro stabili, la riforma intende preservare la flessibilità d’uso del lavoro necessaria a<br />
fronteggiare in modo efficiente sia le normali fluttuazioni economiche, sia i processi di<br />
riorganizzazione. A questo fine sono previsti:<br />
-interventi puntuali che limitino l’uso improprio e distorsivo di alcuni istituti contrattuali e,<br />
quindi, la precarietà che ne deriva;<br />
-una ridefinizione delle convenienze economiche relative dei diversi istituti contrattuali che<br />
tenga conto del rispettivo grado di flessibilità e – di conseguenza – del costo atteso a<br />
carico del sistema assicurativo che ne deriva;<br />
-una più equa distribuzione delle tutele, con interventi sulla flessibilità in uscita rivolti a<br />
reprimere pratiche scorrette (ad esempio, le cosiddette dimissioni “in bianco”), a<br />
rafforzare le tutele per licenziamenti discriminatori, ad adeguare al mutato contesto<br />
economico la disciplina dei licenziamenti individuali, in particolare quelli per motivi<br />
economici;<br />
-una adeguata modulazione del regime transitorio degli istituti.<br />
Di seguito sono illustrate le principali linee di intervento sulla disciplina delle tipologie<br />
contrattuali e sulla regolazione del ricorso alle forme contrattuali flessibili.<br />
2.1 Contratto a tempo determinato<br />
I rapporti di lavoro regolati da questo istituto presentano una maggiore propensione, rispetto al<br />
contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’attivazione di strumenti assicurativi. Coerentemente<br />
con questa caratteristica, si prevede un incremento del relativo costo contributivo (aliquota 1,4%),<br />
destinato al finanziamento dell’ASpI (vedi di seguito).<br />
Nello spirito della direttiva europea n. 99/70/CE, il contrasto ad un’eccessiva reiterazione di<br />
rapporti a termine tra le stesse parti è perseguito tramite l’ampliamento dell’intervallo tra un<br />
contratto e l’altro a 60 giorni nel caso di un contratto di durata inferiore a 6 mesi, e a 90 giorni nel<br />
caso di un contratto di durata superiore (attualmente, 10 e 20 giorni).<br />
Nel contempo, tenuto conto delle possibili esigenze organizzative delle imprese con riguardo al<br />
completamento delle attività per le quali il contratto a termine è stato stipulato, si prevede un<br />
prolungamento del periodo durante il quale il rapporto a termine può proseguire oltre la scadenza<br />
per soddisfare esigenze organizzative, da 20 a 30 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi e<br />
da 30 a 50 giorni per quelli di durata superiore.<br />
Nella logica di contrastare non l’utilizzo del contratto a tempo determinato in sé, ma l’uso<br />
ripetuto e reiterato per assolvere ad esigenze a cui dovrebbe rispondere il contratto a tempo<br />
indeterminato, viene previsto che il primo contratto a termine – intendendosi per tale quello<br />
stipulato tra un certo lavoratore e una certa impresa per qualunque tipo di mansione &#8211; non debba più<br />
essere giustificato attraverso la specificazione della causale di cui all’art.1 del Dlgs 368/01, fermi<br />
5restando i limiti di durata massima previsti per l’istituto. Si stabilisce, inoltre, che ai fini della<br />
determinazione del periodo massimo di 36 mesi (comprensivo di proroghe e rinnovi) previsto per la<br />
stipulazione di contratti a termine con un medesimo dipendente vengano computati anche eventuali<br />
periodi di lavoro somministrato intercorsi tra il lavoratore e il datore/utilizzatore.<br />
Nel caso in cui il contratto a termine sia dichiarato illegittimo da un giudice, il regime<br />
continuerà ad essere basato sul doppio binario della “conversione” del predetto contratto e del<br />
riconoscimento al lavoratore di un importo risarcitorio compreso tra 2,5 e 12 mensilità retributive<br />
secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 (cd. Collegato lavoro), di<br />
recente dichiarato legittimo dalla sentenza n. 303/2011 della Corte costituzionale.<br />
Sono peraltro prefigurati, in merito a tale regime, due tipi di interventi. Da un lato, per<br />
scoraggiare il contenzioso sull’argomento, si ribadisce che l’indennità di cui sopra, in quanto<br />
prevista dalla legge come “onnicomprensiva”, copre tutte le conseguenze retributive e contributive<br />
derivanti dall’illegittimità del contratto a termine. Dall’altro lato, si propone di adeguare, tenuto<br />
conto dei nuovi termini previsti per il rinnovo il periodo per l’impugnazione stragiudiziale del<br />
contratto a termine dalla cessazione dello stesso (da 60 a 120 giorni), fermo restando – allo stato &#8211; il<br />
termine per l’impugnazione giudiziale (330).<br />
2.2 Contratto di inserimento<br />
Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, si razionalizzano – concentrandole sui<br />
lavoratori ultra cinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi &#8211; le risorse impegnate nelle<br />
agevolazioni contributive previste, allo stato, nell’ambito della forma contrattuale del contratto di<br />
inserimento (che è, come è noto, un contratto a tempo determinato). Tali agevolazioni consistono<br />
nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di<br />
12 mesi nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato (e ulteriori 6 mesi nel caso di successiva<br />
stabilizzazione, da fruirsi al termine del periodo di prova ove previsto) e di 18 mesi se il lavoratore<br />
è assunto a tempo indeterminato.<br />
2.3 Apprendistato<br />
Sulla premessa, condivisa da tutte le parti sociali, di individuare nell’apprendistato, articolato<br />
nelle tipologie previste, il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro, la riforma<br />
rispetta sostanzialmente l’impianto del d.lgs. n. 167/2011, della quale Regioni e parti sociali<br />
dovranno promuovere l’implementazione entro il termine attualmente fissato del 25 aprile 2012.<br />
Vengono inoltre proposti alcuni interventi volti ad enfatizzare i contenuti formativi dell’istituto:<br />
 introduzione di un meccanismo in base al quale l’assunzione di nuovi apprendisti è<br />
collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nell’ultimo triennio (50%) con<br />
l’esclusione dal computo della citata percentuale dei rapporti cessati durante il periodo<br />
di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa;<br />
 innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall’attuale 1/1 a 3/2;<br />
 durata minima di sei mesi del periodo di apprendistato, ferma restando la possibilità di<br />
durate inferiori per attività stagionali e fatte salve le eccezioni previste nel T.U.;<br />
Si ritiene altresì che anche durante l’eventuale periodo di preavviso al termine del periodo di<br />
formazione continui ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato. Sino a quando non sarà operativo<br />
il libretto formativo la registrazione della formazione è sostituita (come di fatto già accade, ma con<br />
incertezze degli operatori) da apposita dichiarazione del datore di lavoro. In tal senso potrà essere<br />
previsto uno schema, da definirsi in via amministrativa, per orientare il datore di lavoro.<br />
62.4 Contratto di lavoro a tempo parziale<br />
Al fine di incentivare l’impiego virtuoso dell’istituto, ostacolandone l’uso come copertura di<br />
utilizzi irregolari di lavoratori, si propone di istituire, nei soli casi di part-time verticale o misto, un<br />
obbligo di comunicazione amministrativa secondo modalità snelle e non onerose (sms, fax o PEC) e<br />
contestuale al già previsto preavviso di 5 giorni da dare al lavoratore in occasione di variazioni di<br />
orario attuate in applicazione delle clausole elastiche o flessibili.<br />
Si intende inoltre prevedere, in caso di rilevanti motivi personali precisati dalla legge e in altre<br />
eventuali ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, la facoltà del lavoratore di esprimere un<br />
“ripensamento” nel caso di part-time flessibile o elastico.<br />
2.5 Contratto di lavoro intermittente<br />
Al fine di contenere il rischio che lo strumento del contratto di lavoro intermittente, o “a<br />
chiamata”, possa essere utilizzato come copertura nei riguardi di forme di impiego irregolare del<br />
lavoro, si prevede l’obbligo di effettuare una comunicazione amministrativa preventiva, con<br />
modalità snelle (sms, fax o PEC), in occasione di ogni chiamata del lavoratore.<br />
Si intende abrogare, per ripristinare la funzione originaria dello strumento, l’articolo 34,<br />
comma 2, del d.lgs. 276/2003, secondo cui “Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso<br />
essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età<br />
ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati”.<br />
Si intende abrogare l’articolo 37 del D.Lgs. 276/2003, a norma del quale “Nel caso di lavoro<br />
intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o<br />
delle vacanze natalizie e pasquali l&#8217;indennità di disponibilità di cui all&#8217;articolo 36 è corrisposta al<br />
prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. Ulteriori<br />
periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei<br />
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o<br />
territoriale”.<br />
2.6 Lavoro a progetto<br />
Gli interventi proposti sul regime delle collaborazioni a progetto vanno nella direzione di una<br />
razionalizzazione all’istituto, al fine di evitarne utilizzi impropri in sostituzione di contratti di lavoro<br />
subordinato.<br />
Tale obiettivo è perseguito prevedendo disincentivi tanto normativi quanto contributivi.<br />
Tra i primi, una definizione più stringente del “progetto”, che non può consistere in una mera<br />
riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente; la tendenziale limitazione<br />
dell’istituto a mansioni non meramente esecutive o ripetitive così come eventualmente definite dai<br />
contratti collettivi, al fine di enfatizzarne la componente professionale; l’introduzione di una<br />
presunzione relativa in merito al carattere subordinato della collaborazione quando l’attività del<br />
collaboratore a progetto sia analoga a quella svolta, nell’ambito dell’impresa committente, da<br />
lavoratori dipendenti fatte salve le prestazioni di elevata professionalità; l’eliminazione della facoltà<br />
di introdurre nel contratto clausole individuali che consentono il recesso del committente,<br />
anteriormente alla scadenza del termine e/o al completamento del progetto (resterebbe ferma la<br />
possibilità di recedere per giusta causa, per incapacità professionale del collaboratore che renda<br />
impossibile l’attuazione del progetto, e per cessazione dell’attività cui il progetto è inerente);<br />
l’abolizione del concetto di “programma”.<br />
E’ proposta, infine, una norma interpretativa sul regime sanzionatorio, che chiarisce, d’accordo<br />
con la giurisprudenza di gran lunga prevalente (ma superando la posizione già assunta dal<br />
7Ministero del lavoro con la precedente circolare n. 1/2004), che in caso di mancanza di un progetto<br />
specifico il contratto a progetto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.<br />
Sul versante contributivo, è introdotto un incremento dell’aliquota contributiva IVS degli<br />
iscritti alla Gestione separata INPS, così da proseguire il percorso di avvicinamento alle aliquote<br />
previste per il lavoro dipendente, nei termini che seguono.<br />
anno aliquota non iscritti ad altra<br />
gestione<br />
aliquota iscritti ad altra<br />
gestione o pensionati<br />
2013 28 19<br />
2014 29 20<br />
2015 30 21<br />
2016 31 22<br />
2017 32 23<br />
2018 33 24<br />
2.7 Partite IVA<br />
Per razionalizzare il ricorso a collaborazioni professionali con titolarità di partita IVA, sono<br />
proposte norme volte ad evitarne utilizzi impropri in sostituzione di contratti di lavoro subordinato.<br />
Sono introdotte norme rivolte a far presumere, salvo prova contraria (ferma restando, cioè, la<br />
possibilità del committente di provare che si tratti di lavoro genuinamente autonomo), il carattere<br />
coordinato e continuativo (e non autonomo ed occasionale) della collaborazione tutte le volte che<br />
essa duri complessivamente più di sei mesi nell’arco di un anno, da essa il collaboratore ricavi più<br />
del 75% dei corrispettivi (anche se fatturati a più soggetti riconducibili alla medesima attività<br />
imprenditoriale), e comporti la fruizione di una postazione di lavoro presso la sede istituzionale o le<br />
sedi operative del committente. Tali indici presuntivi possono essere utilizzati disgiuntamente nel<br />
corso delle attività di verifica.<br />
Qualora l’utilizzo della partita IVA venga giudicato improprio, esso viene considerato una<br />
collaborazione coordinata e continuativa (che la normativa non ammette più in mancanza di un<br />
progetto), con la conseguente applicazione della relativa sanzione di cui all’art.69 comma 1 del<br />
Dlgs 276/03.<br />
2.8 Associazione in partecipazione con apporto di lavoro<br />
Si prevede di preservare l’istituto solo in caso di associazioni tra familiari entro il 1° grado o<br />
coniugi.<br />
2.9 Lavoro accessorio<br />
Sono previste misure di correzione dell’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003, come modificato dalla<br />
legge n. 33/2009 e n. 191/2009, finalizzate a restringere il campo di operatività dell’istituto e a<br />
regolare il regime orario dei buoni (voucher). Si intende inoltre consentire che i voucher siano<br />
computati ai fini del reddito necessario per il permesso di soggiorno.<br />
2.10 Tirocini formativi (stage)<br />
Nel rispetto dei profili di competenza regionale, si individuano, unitamente alle regioni stesse,<br />
misure rivolte a delineare un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di<br />
8orientamento, al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani e<br />
prevenire gli abusi, nonché l’utilizzo distorto dell’istituto, in concorrenza con il contratto di<br />
apprendistato. Ciò tramite la previsione di linee guida per la definizione di standard minimi di<br />
uniformità della disciplina sul territorio nazionale.<br />
Potranno in ogni caso essere previste misure, riconducibili alla esclusiva competenza dello<br />
Stato, volte a disciplinare i periodi di attività lavorativa che non costituiscono momenti del<br />
percorso di tirocinio formativo, ad evitare un uso strumentale e distorto delle attività esclusivamente<br />
lavorative svolte nel tirocinio.<br />
93 DISCIPLINA SULLA FLESSIBILITA’ IN USCITA E TUTELE DEL LAVORATORE<br />
3.1 Revisione della disciplina in tema di licenziamenti individuali<br />
Un passaggio significativo del disegno di riforma è l’intervento realizzato sulla disciplina dei<br />
licenziamenti individuali, per quanto concerne, in particolare, il regime sanzionatorio dei<br />
licenziamenti illegittimi, previsto dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, cd. Statuto dei<br />
lavoratori.<br />
Va precisato subito, peraltro, che di tale regime rimane immutato il campo di applicazione, che<br />
comprende, di massima e fatte salve situazioni particolari come quelle delle organizzazioni cd. di<br />
tendenza, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, aventi più di 15 dipendenti nell’ambito<br />
comunale, o più di 60 nell’ambito nazionale. Questo comporta che il regime applicabile ai<br />
licenziamenti illegittimi disposti dalle piccole imprese continua ad essere fissato dall’art. 8 della<br />
legge 15 luglio 1966, n. 604 (a parte l’ipotesi dei licenziamenti discriminatori su cui infra).<br />
Ciò premesso, il nuovo testo dell’art. 18 prefigura, fondamentalmente, l’articolazione fra tre regimi<br />
sanzionatori del licenziamento individuale illegittimo, a seconda che del licenziamento venga<br />
accertata dal giudice: a) la natura discriminatoria o il motivo illecito determinante; b) l’inesistenza<br />
del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro (licenziamenti cd.<br />
soggettivi o disciplinari); c) l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di<br />
lavoro (licenziamenti cd. oggettivi o economici).<br />
Poiché la motivazione attribuita al licenziamento dal datore di lavoro diviene, nel nuovo contesto<br />
normativo, molto importante, è prevista una correzione della regola attualmente posta dall’art. 2<br />
della legge 15 luglio 1966, n. 604, nel senso di rendere obbligatoria l’indicazione, nella lettera di<br />
licenziamento, dei motivi del medesimo.<br />
a) Per i licenziamenti discriminatori, le conseguenze rimangono quelle del testo attuale dell’art. 18:<br />
condanna del datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, qualunque sia il numero dei<br />
dipendenti occupati dal predetto, a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a risarcire al<br />
medesimo i danni retributivi patiti (con un minimo di 5 mensilità di retribuzione), nonché a versare<br />
i contributi previdenziali e assistenziali in misura piena. Inoltre, il dipendente mantiene la facoltà di<br />
chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione, il pagamento di un’indennità pari a<br />
15 mensilità di retribuzione, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro.<br />
Il medesimo regime si applica per i licenziamenti disposti nel periodo di maternità, in concomitanza<br />
del matrimonio, nonché disposti per motivo illecito ai sensi dell’art. 1345 del codice civile.<br />
La tutela nei confronti del licenziamento discriminatorio rimane, pertanto, piena ed assoluta,<br />
comportando esso la lesione di beni fondamentali del lavoratore, di rilievo costituzionale.<br />
b) Per i licenziamenti soggettivi o disciplinari, il regime sanzionatorio prevede un’articolazione<br />
interna.<br />
Nell’ipotesi in cui accerta la non giustificazione del licenziamento per l’inesistenza del fatto<br />
contestato al lavoratore ovvero la riconducibilità dello stesso alle condotte punibili con una<br />
sanzione minore alla luce delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa<br />
previste dai contratti collettivi applicabili (situazioni che denotano un uso particolarmente arbitrario<br />
del potere di licenziamento), il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla<br />
reintegrazione del dipendente e al risarcimento dei danni retributivi patiti, dedotto quanto percepito<br />
10o percepibile dal lavoratore, entro un massimo di 12 mensilità di retribuzione. V’è altresì condanna<br />
al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dedotto quanto coperto da altre posizioni<br />
contributive eventualmente accese nel frattempo. In questa ipotesi, il lavoratore mantiene, infine, la<br />
facoltà di scegliere, in luogo della reintegrazione, un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità.<br />
Il regime di cui sopra (reintegrazione) si applica anche ai licenziamenti intimati, prima della<br />
scadenza del periodo cd. di comporto, a causa della malattia nella quale versa il lavoratore, ed a<br />
quelli motivati dall’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ma trovati illegittimi dal giudice.<br />
Nelle altre ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento soggettivo o disciplinare, non v’è<br />
condanna alla reintegrazione bensì al pagamento di un’indennità risarcitoria che può essere<br />
modulata dal giudice tra 15 e 27 mensilità di retribuzione, tenuto conto di vari parametri.<br />
Il regime da ultimo descritto (indennità risarcitoria) vale anche per le ipotesi di licenziamento<br />
viziato nella forma o sotto il profilo della procedura disciplinare. Tuttavia, in questi casi, se<br />
l’accertamento del giudice si limita alla rilevazione del vizio di forma o di procedura, esso<br />
comporta l’attribuzione al dipendente di un’indennità compresa fra 7 e 14 mensilità di retribuzione;<br />
ciò a meno che il giudice accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel<br />
qual caso applica le tutele di cui sopra.<br />
c) Per i licenziamenti oggettivi o economici, ove accerti l’inesistenza del giustificato motivo<br />
oggettivo addotto, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro disponendo il pagamento, in<br />
favore del lavoratore, di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, che può essere modulata dal<br />
giudice tra 15 e 27 mensilità di retribuzione, tenuto conto di vari criteri.<br />
Al fine di evitare la possibilità di ricorrere strumentalmente a licenziamenti oggettivi o economici<br />
che dissimulino altre motivazioni, di natura discriminatoria o disciplinare, è fatta salva la facoltà del<br />
lavoratore di provare che il licenziamento è stato determinato da ragioni discriminatorie o<br />
disciplinari, nei quali casi il giudice applica la relativa tutela.<br />
Per questo tipo di licenziamenti è previsto, altresì, l’esperimento preventivo di una rapida procedura<br />
di conciliazione innanzi alle Direzioni territoriali del lavoro, non appesantita da particolari<br />
formalità, nell’ambito della quale il lavoratore potrà essere assistito anche da rappresentanti<br />
sindacali, e potrà essere favorita la conciliazione tra le parti.<br />
Deve essere infatti rilevato, in generale, che la predeterminazione dei possibili importi del<br />
risarcimento che può essere preteso del lavoratore licenziato illegittimamente è rivolta a rendere tale<br />
risarcimento indipendente dalla durata del processo, e ad incoraggiare la definizione consensuale<br />
delle liti, con un benefico effetto di riduzione del contenzioso (a prescindere dalle misure<br />
processuali illustrate infra, § 3.2).<br />
Il regime di cui sopra deve essere coordinato, altresì, con quello dei licenziamenti collettivi, nei<br />
limiti in cui per essi vale l’art. 18, con l’applicazione, per i vizi di tali licenziamenti, del regime<br />
sanzionatorio previsto per i licenziamenti economici.<br />
3.2 Rito processuale veloce per le controversie in tema di licenziamento<br />
Al fine di consentire la riduzione dei tempi del processo per quanto concerne le controversie<br />
giudiziali in tema di licenziamento, si propone, attraverso l’azione di concertazione istituzionale<br />
con il Ministero della Giustizia, l’introduzione di un rito speciale specificamente dedicato a tali<br />
controversie.<br />
11Nel quadro di tale rito, una volta dettati i termini della fase introduttiva, è rimessa al giudice la<br />
scansione dei tempi del procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità<br />
delle armi nel processo.<br />
Si tratta di un rito con caratteristiche di celerità e snellezza, ma che, in ossequio alla specificità del<br />
processo del lavoro, rivolto tradizionalmente all’accertamento della verità materiale, prevede<br />
un&#8217;istruzione vera e propria, sia pure con l&#8217;eliminazione delle formalità non essenziali<br />
all’instaurazione di un pieno contraddittorio.<br />
12<br />
4 AMMORTIZZATORI SOCIALI<br />
Gli interventi previsti mirano a ripristinare la coerenza tra flessibilità e coperture assicurative, ad<br />
ampliare e rendere più eque le tutele fornite dal sistema, a limitare le numerose distorsioni e spazi<br />
per usi impropri insiti in alcuni degli strumenti attualmente esistenti. A questo scopo si riordinano e<br />
migliorano le tutele in caso di perdita involontaria della propria occupazione; si estendono le tutele<br />
in costanza di rapporto di lavoro ai settori oggi non coperti dalla Cassa integrazione e straordinaria;<br />
si prevedono strumenti che agevolino la gestione delle crisi aziendali per i lavoratori vicini al<br />
pensionamento.<br />
La proposta di riforma si articola su tre pilastri:<br />
Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI), a carattere universale<br />
Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà)<br />
Strumenti di gestione degli esuberi strutturali<br />
Un sistema siffatto è ritenuto essenziale per garantire una copertura adeguata dal rischio di<br />
disoccupazione (totale o parziale), eliminando pertanto la necessità di intervenire con<br />
provvedimenti ad hoc, caratterizzati da ampia discrezionalità (deroghe).<br />
4.1 Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI) ­ Situazione a regime<br />
La riforma si caratterizza, a regime, rispetto all’attuale sistema di assicurazione contro la<br />
disoccupazione involontaria, per un incremento dell’ambito soggettivo di copertura.<br />
Dal punto di vista degli importi e delle durate vi è una convergenza rispetto agli attuali trattamenti<br />
di disoccupazione ordinaria e di mobilità.<br />
La nuova Assicurazione sociale per l’impiego è destinata a sostituire i seguenti istituti oggi vigenti:<br />
indennità di mobilità;<br />
indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;<br />
indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;<br />
indennità di disoccupazione speciale edile (nelle tre diverse varianti)<br />
4.1.1 Ambito<br />
L’ambito di applicazione viene esteso – tra i lavoratori dipendenti &#8211; agli apprendisti e agli artisti,<br />
oggi esclusi dall’applicazione di ogni strumento di sostegno del reddito.<br />
Restano coperti dalla nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ed i<br />
lavoratori delle Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2011) con contratto di<br />
lavoro dipendente non a tempo indeterminato (es. tempo determinato, contratti di formazione e<br />
lavoro, etc.).<br />
Con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, pur esclusi dall’ambito di applicazione<br />
dell’ASpI, si rafforzerà e porterà a regime il meccanismo una tantum oggi previsto.<br />
4.1.2 Requisiti<br />
Requisiti di accesso analoghi a quelli che oggi consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione<br />
non agricola ordinaria: 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell’ultimo biennio<br />
134.1.3Durata massima<br />
12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età<br />
18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età (nel limite delle settimane di lavoro nel<br />
biennio di riferimento)<br />
4.1.4 Importo<br />
 eliminazione del massimale basso (931,28); resta il massimale alto (1.119,32, rivalutati<br />
annualmente sulla base dell’indice dei prezzi FOI)<br />
 percentuale di commisurazione a scaglioni:<br />
o75% fino alla retribuzione di 1.150 euro (rivalutati annualmente sulla base dell’indice<br />
dei prezzi FOI);<br />
o25% per la parte di retribuzione superiore a 1.150 € e fino al massimale;<br />
 Abbattimento del 15% dell’indennità dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6<br />
mesi<br />
 retribuzione di riferimento legata all’intero periodo biennale di contribuzione<br />
Importi delle indennità in relazione alla retribuzione di riferimento in base alla vecchia modalità di<br />
calcolo ed alle nuove modalità<br />
La nuova ASpI concede trattamenti iniziali pressoché analoghi all’indennità di mobilità per le<br />
retribuzioni fino a 1.200 euro mensili (comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive), e decisamente<br />
più elevati per quelle superiori a tale livello. In confronto con l’indennità di disoccupazione non<br />
agricola ordinaria è sempre più favorevole, fatta eccezione per le retribuzioni comprese tra 2.050 e<br />
2.200 € mensili.<br />
4.1.5 Nuova occupazione<br />
Si prevede che i periodi di lavoro inferiori a 6 mesi sospendano il trattamento, con ripresa alla fine<br />
del periodo di lavoro (ai fini dell’applicazione del decalage). I periodi di lavoro superiori a 6 mesi<br />
fanno ripartire il trattamento (in presenza dei requisiti contributivi).<br />
144.2 Assicurazione sociale per l’Impiego – trattamenti brevi (Mini­ASpI)<br />
Viene del tutto modificato l’impianto dell’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti,<br />
condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. L’indennità viene pagata<br />
nel momento dell’occorrenza del periodo di disoccupazione e non l’anno successivo.<br />
Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi<br />
(mobili).<br />
L’indennità verrà calcolata in maniera analoga a quella prevista per l’ASpI.<br />
La durata massima è posta pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi<br />
detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Sarà tuttavia prevista la sospensione<br />
dell’erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni.<br />
4.3 Contribuzione<br />
La contribuzione sarà ovviamente estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell’ambito di applicazione<br />
della nuova indennità, nella seguente misura:<br />
 Aliquota pari a 1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato (sarà mantenuta l’attuale<br />
aliquota di copertura dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria)<br />
1<br />
 Aliquota aggiuntiva del 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato<br />
L’aliquota aggiuntiva non si applicherà ai lavoratori assunti in sostituzione di altri lavoratori.<br />
Saranno inoltre esclusi dall’applicazione della contribuzione addizionale i lavoratori stagionali di<br />
cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, valutando,<br />
eventualmente, anche quanto sinora previsto dai contratti e accordi collettivi.<br />
L’aliquota aggiuntiva non si applicherà inoltre agli apprendisti (in quanto contratti di lavoro a<br />
tempo indeterminato).<br />
Con riferimento ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato l’aliquota aggiuntiva<br />
dell’1,4% sarà compensata da una riduzione di pari importo dell’aliquota di cui all’articolo 12,<br />
comma 1, del D.Lgs. 276/2003.<br />
In caso di trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato si avrà una restituzione<br />
pari all’aliquota aggiuntiva versata, con un massimo di 6 mensilità; la restituzione avviene al<br />
superamento del periodo di prova, ove previsto.<br />
Sarà inoltre previsto un contributo di licenziamento da versare all’Inps all’atto del licenziamento<br />
(solo per rapporti a tempo indeterminato), pari a 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mensilità di<br />
anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine); si applica anche agli<br />
apprendisti nei casi diversi da dimissioni (si applica anche nel caso di recesso alla fine del periodo<br />
di apprendistato).<br />
La contribuzione sopra descritta sostituirà le seguenti aliquote oggi a carico dei datori di lavoro:<br />
Disoccupazione involontaria 1,31<br />
Aliquota aggiuntiva per disoccupazione nel settore edile 0,80<br />
Mobilità 0,30</p>
<p>1<br />
Restano pertanto in vigore le eventuali riduzioni del costo del lavoro operate dalla legge n. 388/2000 (art. 120) e<br />
266/2005 (art. 1, comma 361) nonché le misure compensative di cui al D.L. 203/2005.<br />
154.4 Abrogazioni<br />
La riforma comporterà l’abrogazione delle seguenti norme:<br />
 Indennità di mobilità (L. 223/1991, artt. da 4 a 7; l’articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis e<br />
l’art. 5, commi da 1 a 5, vanno ripresi e inseriti nell’articolo 24);<br />
 Incentivi per iscritti nelle liste di mobilità (art. 8 e art. 25, comma 9);<br />
 Disoccupazione nei casi di sospensione (D.L. 185/2008, art. 19, comma 1, lett. a) e b));<br />
 Disoccupazione per apprendisti (D.L. 185/2008, art. 19, comma 1, lett. c);<br />
 Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato (art. 13 D.Lgs. 276/2003)<br />
4.5 Cassa Integrazione Straordinaria<br />
La necessità di eliminare, a decorrere dal 2014, i casi in cui la CIGS copre esigenze non connesse<br />
alla conservazione del posto di lavoro induce a ritenere necessaria l’eliminazione della causale per<br />
procedura concorsuale con cessazione di attività (art. 3, L. 223/1991).<br />
4.6 Addizionale comunale sui diritti di imbarco<br />
A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme di cui all&#8217;articolo 6-quater, comma 3, del<br />
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.<br />
43 sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno dell’Inps, a parziale ristoro<br />
degli incrementi di spesa derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.<br />
4.7 ASPI – Transizione<br />
4.7.1 Importo<br />
Subito a regime<br />
4.7.2 Durata<br />
Crescente negli anni secondo lo schema seguente:<br />
2013 2014 2015 2016<br />
fino a 50 8 8 10 a regime (12)<br />
50‐54 12 12 12 a regime (12)<br />
55 e oltre 12 14 16 a regime (18)<br />
4.8 Assicurazione sociale per l’Impiego – trattamenti brevi (Mini­ASpI)  ­<br />
Transizione<br />
Già dal 2013 calcolata con il nuovo metodo, anche con riferimento ai periodi 2012 (l’anno mobile<br />
al 1° gennaio 2013 riguarda tutto l’anno 2012).<br />
164.9 Indennità di mobilità<br />
4.9.1 Durata<br />
Durate massime decrescenti in base all’anno di liquidazione, secondo il seguente prospetto:<br />
2013 2014 2015 2016 2017<br />
Cn fino a 39 anni 12 12 12 ASpI (12) ASpI (12)<br />
Cn da 40 a 49 anni 24 24 18 ASpI (12) ASpI (12)<br />
Cn da 50 a 54 anni 36 30 24 18 ASpI (12)<br />
Cn 55 e oltre 36 30 24 ASpI (18) ASpI (18)<br />
Sud fino a 39 anni 24 18 12 ASpI (12) ASpI (12)<br />
Sud da 40 a 49 anni 36 30 24 18 ASpI (12)<br />
Sud da 50 a 54 48 42 36 24 ASpI (12)<br />
Sud da 55 anni 48 42 36 24 ASpI (18)<br />
4.9.2  Importo<br />
Secondo le regole oggi vigenti<br />
4.10 Contributo di finanziamento<br />
Nuove regole sin dal 2013 (compresa la maggiorazione per il tempo determinato ed il contributo di<br />
licenziamento)<br />
175 ESTENSIONE DELLE TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO<br />
5.1 Previsione di fondi    di solidarietà bilaterali per la tutela in costanza di<br />
rapporto di lavoro per i settori non coperti dagli interventi di integrazione<br />
salariale<br />
Allo scopo di estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro anche ai settori oggi non coperti<br />
dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria, rispettando al contempo le<br />
specificità settoriali, si propone l’introduzione di una cornice giuridica per l’istituzione, presso<br />
l’Inps, di fondi di solidarietà. I fondi saranno volti a finanziare la prestazione di trattamenti di<br />
integrazione salariale per i casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dovuti a causali<br />
previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.<br />
Una particolare modalità di assicurare la suddetta tutela è derivabile dai contratti di solidarietà,<br />
difensivi ed espansivi.<br />
Resta impregiudicata l’attuale normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria<br />
(salvo quanto previsto al punto 4.5.) e quella relativa ai contratti di solidarietà ex L. 863/1984.<br />
5.1.1 Procedura di istituzione dei fondi<br />
I fondi di solidarietà saranno istituiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,<br />
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti<br />
collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a<br />
livello nazionale ed avranno validità erga omnes.<br />
L’accordo determinerà l’ambito di applicazione del fondo con riferimento al settore ed alla classe di<br />
ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell’eventuale soglia dimensionale fissata per la<br />
partecipazione al fondo si verificherà mensilmente con riferimento alla media del semestre<br />
precedente.<br />
5.1.2 Funzionamento fondi<br />
 Obbligo di bilancio in pareggio (compresi i costi di amministrazione),<br />
 Impossibilità di erogare prestazioni in carenza di risorse<br />
 Modifiche al regolamento in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura<br />
dell’aliquota sono adottate, anche in corso d’anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del<br />
Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze sulla base di una proposta<br />
del comitato amministratore<br />
 Determinazione (o modifica) dell’aliquota di contribuzione in maniera da assicurare il<br />
pareggio sulla base di bilanci di previsione a 8 anni basati sullo scenario macroeconomico<br />
del MEF<br />
 In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già<br />
deliberate o da deliberare, i Ministeri vigilanti possono adeguare l’aliquota contributiva<br />
anche in mancanza di proposta del comitato amministratore<br />
 Contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori (2/3 e 1/3)<br />
185.1.3 Obblighi<br />
L’istituzione dei fondi deve essere obbligatoria per tutti i settori, anche attraverso formule<br />
intersettoriali, in relazione alle imprese sopra i 15 dipendenti. Ove già esistenti, verrà stabilito un<br />
termine per il loro eventuale adeguamento ai criteri stabiliti con decreto. Per le imprese sotto i 15<br />
dipendenti, saranno stabiliti, sentite le Parti Sociali, criteri di estensione dell’istituto in parola e<br />
modalità di promozione, anche in considerazione delle esperienze ad oggi osservabili.<br />
Per i settori per i quali non siano stipulati accordi collettivi volti all’attivazione del fondo di<br />
solidarietà viene istituito, con decreto interministeriale, un fondo di solidarietà residuale, con le<br />
seguenti regole:<br />
 prestazione di importo pari all’integrazione salariale<br />
 contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori (2/3 e 1/3)<br />
 durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio<br />
mobile<br />
 causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria<br />
5.2 Fondi interprofessionali per la formazione continua<br />
Gli accordi possono prevedere la riconversione dei fondi interprofessionali per la formazione<br />
continua.<br />
In tal caso il gettito dello 0,30% viene devoluto al fondo di solidarietà, con obbligo di vincolarne<br />
una quota parte al finanziamento di formazione continua durante i periodi di sospensione o<br />
riduzione dell’attività lavorativa.<br />
5.3 Messa a regime della Cassa Integrazione Straordinaria per alcuni settori<br />
Vengono portate a regime le estensioni dell’ambito della Cassa Integrazione Straordinaria rinnovate<br />
annualmente:<br />
 imprese del commercio tra 50 e 200 dipendenti<br />
 agenzie di viaggio sopra i 50<br />
 imprese di vigilanza sopra i 15<br />
Si estende a tali settori la contribuzione dello 0,9%.<br />
Viene inoltre confermata a regime l’applicazione della normativa CIGS ai settori del trasporto aereo<br />
e dei servizi aeroportuali.<br />
5.4 Indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori<br />
delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali.<br />
Messa a regime<br />
 Messa a regime dell’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro per i<br />
lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali (da ultimo<br />
contenuta nell’art. 19, comma 12, D.L. 185/2008).<br />
 Obbligo, per le società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, di versare<br />
una contribuzione in misura pari a quella prevista per la CIGS (0,9% di cui 0,3% a carico dei<br />
lavoratori).<br />
196 PROTEZIONE DEI LAVORATORI ANZIANI<br />
6.1 Tutela addizionale in caso di perdita del posto di lavoro. Cornice giuridica<br />
Creazione di una cornice giuridica per gli esodi con costi a carico dei datori di lavoro, sulla falsa<br />
riga di quanto previsto dai fondi di solidarietà ex L. 662/1996.<br />
Facoltà delle aziende di stipulare accordi con i sindacati maggiormente rappresentativi, finalizzati<br />
ad incentivare l’esodo dei lavoratori anziani.<br />
6.1.1 Requisiti dei lavoratori<br />
Lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento nei successivi 4 anni, sulla base della<br />
normativa vigente.<br />
6.1.2 Requisiti aziendali<br />
Presentazione di idonee garanzie da parte dell’azienda (es. fidejussione bancaria)<br />
6.1.3 Procedura<br />
Domanda da presentare all’Inps, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo<br />
al lavoratore ed al datore di lavoro;<br />
6.1.4 Contribuzione<br />
Obbligo dell’azienda a versare mensilmente all’Inps la provvista per la prestazione e per la<br />
contribuzione figurativa.<br />
6.1.5 Prestazione<br />
Prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti.<br />
6.1.6 Contribuzione<br />
Contribuzione IVS parametrata sulla retribuzione media degli ultimi 5 anni.<br />
6.1.7 Transizione<br />
Per gli esodi fino al 2016 il primo periodo può essere coperto (per i lavoratori licenziati con<br />
procedura di mobilità) dall’indennità di mobilità, fermo restando il requisito di 4 anni dal momento<br />
dell’esodo a quello del pensionamento.<br />
6.1.8 Istituzione di fondi per interventi complementari<br />
Contestualmente alla progressiva riduzione dell’indennità di mobilità e della corrispondente<br />
aliquota, sarà previsto che la parte di tale aliquota via via liberata possa essere destinato, previo<br />
accordo tra le parti, ad un fondo di solidarietà per il finanziamento parziale di prestazioni<br />
complementari all’ASpI. Resta ferma la condizionalità della fruizione dell’ASpI e delle altre<br />
prestazioni di sostegno al reddito. Analogamente potrà essere disporsi in relazione all’indennità di<br />
disoccupazione speciale in edilizia<br />
207 INTERVENTI PER UNA MAGGIORE INCLUSIONE DELLE DONNE NELLA<br />
VITA ECONOMICA<br />
Si prevedono interventi che favoriscono la maggiore inclusione delle donne in contesti caratterizzati<br />
da una limitata partecipazione delle stesse rispetto agli uomini e donne, con l’obiettivo di diminuire<br />
il divario particolarmente ampio nel Mezzogiorno e tra le fasce meno qualificate, ma che risulta<br />
presente anche tra le fasce qualificate e nelle posizioni di vertice.<br />
Nella convinzione che la mancanza e il costo elevato dei servizi di supporto nelle attività di cura<br />
rappresentano un ostacolo per il lavoro a tempo pieno e per l’ingresso nel mercato del lavoro per<br />
migliaia di donne, si introducono misure atte a garantire maggiori servizi e una organizzazione del<br />
lavoro tali da consentire ai genitori una migliore assistenza dei propri figli, rafforzando<br />
contestualmente la tutela della genitorialità.<br />
7.1 Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni<br />
in bianco<br />
Si introduce, a favore di tutti i lavoratori, per quanto il fenomeno riguardi prevalentemente le<br />
lavoratrici, la disposizione volta a contrastare la pratica delle cosiddette “dimissioni in bianco”, con<br />
modalità semplificate rispetto a quelle previste dalla abrogata L. 188/2007, e senza oneri per il<br />
datore di lavoro e il lavoratore. Inoltre, viene rafforzato il regime della convalida delle dimissioni<br />
rese dalle lavoratrici madri.<br />
In particolare, la prima sezione della norma estende la convalida anche all’ipotesi della risoluzione<br />
consensuale del rapporto di lavoro, che precedentemente veniva utilizzata per aggirare la disciplina<br />
delle dimissioni.<br />
Si estende da uno a tre anni di vita del bambino (con corrispondenti adeguamenti per l’ipotesi di<br />
adozione o affidamento, anche internazionale) il periodo entro il quale le dimissioni della<br />
lavoratrice o del lavoratore devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro<br />
per poter acquisire efficacia.<br />
Rimane inalterato, invece, il periodo coperto dal divieto di licenziamento, nonché il periodo, che è<br />
sempre di un anno dalla nascita del bambino, previsto dall’art. 55 comma 1 del d.lgs. 26 marzo<br />
2001, n. 151, entro il quale le dimissioni, se rese dalla lavoratrice o dal lavoratore che fruisca del<br />
congedo di paternità, danno luogo alla spettanza delle indennità previste per il caso di<br />
licenziamento, cioè in pratica all’indennità sostitutiva del preavviso, come se si tratti di dimissioni<br />
rese per giusta causa.<br />
La seconda parte della disposizione comporta, ai fini dell’efficacia delle dimissioni e della<br />
risoluzione consensuale, che la volontà risolutoria venga espressa attraverso modalità comunque<br />
volte ad accertare l’autentica genuinità e contestualità della manifestazione di volontà del lavoratore<br />
di risolvere il rapporto di lavoro. Ciò avverrà tramite modalità alternative tra loro. Una prima<br />
modalità contempla che le parti possano rivolgersi al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro per<br />
la convalida. Una seconda modalità è la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione in calce alla<br />
ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro che il datore è già<br />
tenuto ad inviare al Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 21 della legge n. 264/1949; con la<br />
21precisazione che, effettuandosi tale comunicazione in forma telematica, lo scarico della ricevuta di<br />
trasmissione non comporta tempi di ulteriore attesa. La nuova procedura, che si estrinseca in fasi<br />
ben determinate, tutela sia la posizione del lavoratore sia quella del datore di lavoro. Infatti, la<br />
norma, nel dare contezza degli effetti derivanti da ciascun comportamento che il prestatore di lavoro<br />
pone in essere, da un lato tutela la libertà della lavoratrice/lavoratore, in quanto prova l’autentica<br />
volontà degli stessi di dimettersi o di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, dall’altro,<br />
tutela l’affidamento del datore di lavoro conseguente ai comportamenti del lavoratore.<br />
Altre modalità, sempre funzionali alla semplificazione, potranno essere individuate con decreto<br />
ministeriale anche in funzione dell’evoluzione dei mezzi tecnologici e informatici.<br />
In ogni caso è prevista una sanzione amministrativa qualora risulti l’abuso del foglio firmato in<br />
bianco, fermo restando l’eventuale applicazione della sanzione penale, ove possano riscontrare gli<br />
estremi di reato.<br />
Qualora emerga evidenza di dimissioni in bianco, le dimissioni sono da considerarsi licenziamento<br />
discriminatorio con tutte le conseguenze che questo comporta.<br />
7.2 Conciliazione e disciplina del congedo di paternità obbligatorio<br />
Per favorire una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’intero della<br />
coppia, si sono previste alcune modifiche al T.U. sulla maternità e l’introduzione del congedo di<br />
paternità obbligatorio, in linea con quanto previsto in altri paesi e con la Direttiva 2010/18/EU.<br />
In particolare, il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto al padre lavoratore entro 5 mesi<br />
dalla nascita del figlio e per un periodo pari a tre giorni continuativi.<br />
Agli oneri derivanti da tali interventi, si provvederà con l’utilizzo parziale delle risorse di cui fondo<br />
per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento dell’occupazione giovanile e delle donne<br />
(comma 27, art. 24, L. 214/11).<br />
7.3 Misure volte a favorire la conciliazione vita ­ lavoro<br />
Al fine di promuovere la partecipazione femminile al mercato del lavoro, si intende disporre<br />
l’introduzione di voucher per la prestazione di servizi di baby-sitting. Le neo mamme avranno<br />
diritto di chiedere la corresponsione di detti voucher dalla fine della maternità obbligatoria per gli<br />
11 mesi successivi in alternativa all’utilizzo del periodo di congedo facoltativo per maternità. Il<br />
voucher è erogato dall’INPS. Tale cifra sarà modulata in base ai parametri ISEE della famiglia. Le<br />
risorse a sostegno di questo intervento saranno reperite nell’ambito del già citato fondo per il<br />
finanziamento di interventi a favore dell’incremento dell’occupazione giovanile e delle donne.<br />
228 EFFICACE ATTUAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI<br />
Al fine di favorire maggiormente l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro di categorie<br />
svantaggiate quali i disabili, sono previsti interventi che incidono sulla vigente normativa (L.<br />
68/99), estendendone il campo di applicazione.<br />
In particolare, si intende includere nel numero di lavoratori utilizzato quale base per il calcolo della<br />
quota di riserva per l’assunzione dei disabili tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione,<br />
con l’esclusione di alcune tipologie (i disabili già in forza, i dirigenti, i soci delle cooperative, i<br />
contratti di reinserimento, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all&#8217;estero, i lavoratori<br />
interinali occupati presso l&#8217;impresa utilizzatrice, i lavoratori socialmente utili assunti, i lavoratori a<br />
domicilio, lavoratori che aderiscono al programma di emersione)<br />
E’ inoltre necessario contrastare l’abuso dell’istituto degli esoneri, totale o parziale, che nella<br />
normativa vigente permette ad alcuni datori di lavoro che operano in particolari settori, per le<br />
speciali condizioni della loro attività e per determinate mansioni, l&#8217;esclusione dall&#8217;obbligo di<br />
assunzione di persone con disabilità.<br />
Conseguentemente, il rispetto della previsione di un numero garantito di posti di lavoro per disabili,<br />
di cui all&#8217;art.3 della legge 68/99, richiede maggiori e più incisivi controlli da parte dell&#8217;Ispettorato<br />
del ministero del lavoro, finalizzati a verificare la correttezza dei prospetti informativi delle quote di<br />
riserva cui sono tenute le aziende pubbliche e private.<br />
239 INTERVENTI VOLTI AL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE DEGLI<br />
IMMIGRATI<br />
Per evitare che la crisi economica determini l&#8217;irregolarità dei lavoratori stranieri che abbiano perso il<br />
posto di lavoro, occorre adottare misure che ne facilitino il reinserimento nel mercato, favorendo<br />
l’offerta che provenga dal bacino di immigrati già all&#8217;interno del paese piuttosto che ricorrendo a<br />
nuovi flussi dall&#8217;estero.<br />
Pertanto, la perdita del posto di lavoro non può comportare la revoca del permesso di soggiorno del<br />
lavoratore extracomunitario e dei suoi familiare, ma occorre prolungare il periodo in cui lavoratore<br />
può essere iscritto nelle liste di collocamento, estendendolo anche a tutto il periodo in cui sia<br />
ammesso a una prestazione per disoccupazione. In tal senso, si intende intervenire nel concerto con<br />
il Ministero dell’Interno.<br />
2410 POLITICHE ATTIVE E SERVIZI PER L’IMPIEGO<br />
10.1 Obiettivi<br />
Una ulteriore area di intervento riguarda le politiche attive e i servizi per l’impiego. In questa area,<br />
che prevede un forte concerto tra Stato e Regioni, ci si propone di rinnovare le politiche attive,<br />
adattandole alle mutate condizioni del contesto economico e assegnando loro il ruolo effettivo di<br />
accrescimento dell’occupabilità dei soggetti e del tasso di occupazione del sistema mediante:<br />
 attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o soprattutto<br />
beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una<br />
nuova occupazione<br />
 qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro<br />
 formazione nel continuo dei lavoratori<br />
 riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo<br />
ricollocamento<br />
 collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità.<br />
Occorre altresì creare, attraverso le politiche attive, canali di convergenza tra l’offerta di lavoro<br />
(nuova o connessa a perdita del posto di lavoro) e la domanda (valutazione dei fabbisogni delle<br />
imprese e coerenza dei percorsi formativi dei lavoratori e delle professionalità disponibili), in<br />
un’ottica di facilitazione del punto di incontro tra chi offre lavoro e chi lo domanda. Gli interventi di<br />
attivazione devono sottendere un patto di mutua responsabilità/obbligazione tra enti che offrono<br />
servizi per il lavoro, lavoratori, datori di lavoro.<br />
La presenza d’un regime di sussidi di disoccupazione rafforza la necessità di tener conto d’una<br />
finalità particolare dell’intervento pubblico: al generico “aiuto” ai soggetti deboli ed a rischio di<br />
emarginazione si aggiunge infatti l’esigenza di contrastare abusi e disincentivi connessi con<br />
l’operare dei sussidi. Questa esigenza implica che in molti casi non ci si limiterà a “mettere a<br />
disposizione” servizi (che altrimenti la logica di mercato potrebbe non fornire o non fornire a tutti a<br />
condizioni adeguate), ma si arriverà a voler “imporre” determinati interventi concreti, in una logica<br />
tutoria e di prevenzione, rispetto a possibili abusi e derive di emarginazione.<br />
10.2 Principi generali<br />
Ferme restando le competenze concorrenti, occorre concretizzare un accordo puntuale, per target,<br />
finalità e tempi e nel rispetto dei ruoli tra Stato, Regioni, Parti Sociali in ordine a meccanismi, anche<br />
di riforma istituzionale, che permettano una gestione sinergica delle politiche di attivazione,<br />
formazione e di sostegno del reddito, sulla base di una comune identificazione delle platee di<br />
beneficiari. I punti essenziali di questo accordo sono inseriti nel testo di riforma, suggellati da una<br />
loro condivisione da parte del Governo e delle Regioni, e rinvieranno alle sedi istruite dalla<br />
conferenza Stato-Regioni.<br />
2510.3 Il ruolo dei servizi per l’impiego e delle strutture che li offrono<br />
Un intervento fondamentale in questo quadro riguarda il rinnovamento del ruolo dei servizi per<br />
l’impiego e la riorganizzazione delle strutture che li offrono. Occorre definire una governance del<br />
sistema, attraverso, in primis, standard nazionali di riferimento.<br />
Per i centri per l’impiego, è necessario individuare Livelli Essenziali di Servizio omogenei. I centri<br />
possono erogare direttamente o esternalizzare ad agenzie private i servizi in parola. Vanno definite<br />
premialità e sanzioni per incentivare l’efficienza dei servizi per il lavoro e per spingere a<br />
comportamenti virtuosi sia i soggetti che erogano i servizi, sia le persone/lavoratori che beneficiano<br />
dei servizi e dei sussidi.<br />
Occorre prevedere un accordo fra Stato e Regioni (con la condivisione delle Parti Sociali) per la<br />
piena realizzazione di una dorsale informativa unica e l’utilizzo dei flussi congiunti, per testa,<br />
provenienti non solo dalla banca dati percettori, ma soprattutto dai sistemi informativi lavoro delle<br />
Regioni. Il sistema informativo unico, caratterizzato da codifiche uniformi e da standard statistici<br />
condivisi, è condizione essenziale per il corretto ed efficace utilizzo dei flussi e, di conseguenza, per<br />
realizzare la convergenza tra politiche passive e attive.<br />
Un primo passo deve consistere nell’accelerazione del processo di informatizzazione dei servizi per<br />
il lavoro (rilascio delle certificazioni, istituzione del fascicolo personale web).<br />
Per rafforzare la governance del sistema e garantirne la effettività ed efficacia dei servizi, si<br />
intendono approfondire alcune ipotesi di intervento emerse in sede di confronto con le Regioni. In<br />
particolare, si tratterà di valutare la creazione di una sede unica, localmente insediata, per accedere<br />
a politiche passive e attive (accordo Inps e enti coinvolti nella gestione dei servizi per l’impiego. Da<br />
questo punto di vista, l’attuale quadro istituzionale prevede che le politiche attive siano assegnate<br />
alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni (rientrano nella nozione di “tutela e<br />
sicurezza del lavoro”), mentre quelle passive (rientrando nella nozione di “previdenza sociale”),<br />
sono di competenza esclusiva dello Stato.<br />
Lo Stato e le Regioni concordano sulla opportunità di attivare un percorso che, sulla base degli<br />
obiettivi e dei principi generali enunciati, consenta di pervenire alla stipula di un accordo in sede di<br />
Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2012, che identifichi le linee di indirizzo della riforma<br />
e gli eventuali riassetti di enti ed organismi ritenuti necessari, ivi inclusa la proposta del governo di<br />
creare una Agenzia unica nazionale per la gestione in forma integrata delle politiche attive e<br />
dell’ASpI, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e caratterizzata da forte autonomia<br />
territoriale.<br />
10.4 Interventi per l’apprendimento permanente<br />
Nell’ambito della riforma, in modo condiviso con il competente Ministero (MIUR), saranno<br />
previste norme generali sull’apprendimento permanente, intese a definire il diritto di ogni persona<br />
all’apprendimento permanente e collegarlo, in modo sistemico, alle strategie per la crescita<br />
economica, accesso al lavoro dei giovani, riforma del welfare, invecchiamento attivo, esercizio<br />
della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. A tal fine, in particolare, saranno<br />
individuate linee guida per la costruzione, in modo condiviso con le Regioni e nel confronto con le<br />
parti sociali, di sistemi integrati territoriali, caratterizzati da flessibilità organizzativa e di<br />
funzionamento, prossimità ai destinatari, capacità di riconoscere e certificare le competenze<br />
acquisite dalle persone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/23/lavoro-il-governo-vara-la-riforma-ecco-in-esclusiva-il-testo-del-provvedimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La riforma del mercato del lavoro vista dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro</title>
		<link>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/22/la-riforma-del-mercato-del-lavoro-vista-dalla-fondazione-studi-dei-consulenti-del-lavoro/</link>
		<comments>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/22/la-riforma-del-mercato-del-lavoro-vista-dalla-fondazione-studi-dei-consulenti-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articolo4.it/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Le anticipazioni sulla riforma del lavoro hanno suscitato da subito aspre osservazioni da parte del mondo del lavoro. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare del 19 marzo 2012, n. 5, ha compiuto una prima analisi delle misure contenute nel provvedimento, formulando le proprie osservazioni e sottolineando positività, criticità e omissioni.Obiettivo della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/disoccupazione1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-399" title="disoccupazione" src="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/disoccupazione1.jpg" alt="" width="160" height="143" /></a>Le anticipazioni sulla riforma del lavoro hanno suscitato da subito aspre osservazioni da parte del mondo del lavoro. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare del 19 marzo 2012, n. 5, ha compiuto una prima analisi delle misure contenute nel provvedimento, formulando le proprie osservazioni e sottolineando positività, criticità e omissioni.Obiettivo della riforma, come più volte sottolineato dal Governo, è quello di rendere più dinamico il mercato del lavoro, mediante un’azione di contrasto al fenomeno della precarizzazione e la previsione di una miniore flessibilità in entrata e di una maggiore in uscita, soprattutto attraverso la revisione della disciplina dei licenziamenti individuali, costituente il punto forse più discusso della riforma medesima. La fondazioni Studi, nel proprio contributo al tema, si sofferma essenzialmente sui seguenti aspetti principali:</p>
<div>1) <strong>Contratto</strong> <strong>a</strong> <strong>tempo</strong> <strong>determina<wbr>to</wbr></strong>.<br />
Sul punto si prevedono due tipi di interventi:<br />
<em>a</em>) <em>Aumento</em> <em>del</em> <em>costo</em> <em>del</em> <em>lavor<wbr>o</wbr></em>, per cui un’azienda si trova a dover pagare un maggior onere contributivo durante il periodo di lavoro a termine, salvo ad essere ricompensata mediante la restituzione del maggiore aggravio sostenuto se in un secondo momento trasformi il contratto rendendo stabile il rapporto di lavoro. La riforma prevede che la nuova disposizione debba applicarsi a tutti i rapporti a termine, salvo quelli avviati per ragioni sostitutive. La Fondazione Studi, oltre a sottolineare come il maggior costo del lavoro non possa riguardare le aziende stagionali per le quali il contratto a tempo determinato rappresenta un aspetto fisiologico e non patologico, osserva come l’aumento (immediato) dei costi del lavoro, sebbene teso ad una compensazione per effetto del bonus da conversione (futuro), non appare tuttavia una misura ideale ed efficiente per il rilancio occupazionale, soprattutto nell’attuale contingenza del mercato del lavoro;<br />
<em>b</em>) <em>Termini</em> <em>per</em> <em>impugnare</em> <em>la</em> <em>le<wbr>gittimità</wbr></em> <em>del</em> <em>termine</em>. Sul punto vengono eliminate le recenti novità introdotte dal cd. collegato lavoro (L. 183/2010) in materia di tempi e modalità per la contestazione della legittimità del termine apposto al contratto. Il Governo propone in luogo dei 60 giorni per l’impugnativa stragiudiziale e 270 per il ricorso al giudice, un unico termine di 9 mesi entro cui proporre il ricorso giudiziale. Osserva la Fondazione, in quanto il termine decadenziale si applica a ciascuna conclusione di contratto, il lavoratore, con la speranza di ottenere un altro contratto a termine ovvero la stabilizzazione del rapporto, rinuncerebbe il più delle volte ad esercitare un proprio diritto. La soluzione ipotizzata, pertanto, non vale a risolvere un problema preesistente, che può al limite risultare affievolito dal più ampio termine concesso, ma certo non eliminato.Inoltre, per evitare distorsioni, in caso di successioni del contratto che si hanno all’interno di un periodo predeterminato, sarebbe opportuno, suggerisce la Fondazione, imputare la decorrenza dei termini all’ultimo contratto a termine stipulato tra le parti e non da ciascun contratto.</div>
<div></div>
<div>2) <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>apprendistat<wbr>o</wbr></strong>.</div>
<div>Il Governo ritiene di modificare il Testo Unico vigente nei seguenti modi:<strong></strong><br />
<em>a</em>)<strong></strong> <strong></strong>introduzione di un limite percentuale di conferme per avviare nuovi rapporti, secondo la previsione di norme già viste nel<strong></strong> <strong></strong>contratto di formazione e lavoro e nel contratto di inserimento; peraltro, come sottolinea la fondazione, molti contratti collettivi già prevedevano questa disposizione;<strong></strong><br />
<em>b</em>) presenza obbligatoria del tutor eliminando la figura del «referente»;<br />
<em>c</em>) durante il periodo di preavviso, che si protrae dopo il periodo di formazione, si applica sempre la disciplina dell’apprendistato;<br />
<em>d</em>) infine, fin quando non sarà operativo il libretto formativo, la registrazione della formazione è sostituita da una dichiarazione del datore di lavoro.<br />
Secondo la Fondazione Studi, per essere considerato il principale contratto per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, le modifiche apportate all’apprendistato appaiono insignificanti e non sembrano cogliere i reali nodi problematici della relativa disciplina. Se si considera che negli anni passati un tale contratto non ha dato impulso all’occupazione dei giovani, non si comprende come possa funzionare per il futuro l’attuale impianto in assenza di modifiche sostanziali. Il Governo, infatti, si limita a prevedere modifiche poco incisive, senza toccare, ad esempio, le norme in tema di competenze ad erogare la formazione, oggi molto complicate per i datori di lavoro, alternandosi in vario modo tra Regioni, Provincie e contratti collettivi. Gli stessi standard formativi da emanarsi determinano incertezze che scoraggiano il datore di lavoro dall’utilizzare la tipologia contrattuale<em>de</em> <em>qua</em>, poiché le sanzioni in caso di contratto errato sono molto rilevanti.</p>
<p>3) <strong>Contratto</strong> <strong>a</strong> <strong>tempo</strong> <strong>parziale,</strong><wbr> <strong>intermittente</strong> <strong>e</strong> <strong>accessorio</strong>.<br />
Per queste tre tipologie contrattuali il Governo intende introdurre nuovi obblighi amministrativi a<strong></strong> <strong></strong>carico dei datori di lavoro. Sul punto, la Fondazione Studi non manca di evidenziare la singolarità di una situazione che ha visto l’approvazione di un decreto legge in tema di semplificazioni per rendere il «Sistema Italia» meno burocratico in concomitanza ad una previsione di riforma del mercato del lavoro che introduce<strong></strong> <strong></strong>nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro.<strong></strong> <strong></strong>Peraltro, in tale riforma manca del tutto l’attenzione ai tempi di vita e di lavoro<strong></strong> <strong></strong>delle lavoratrici madri; in questo senso lo sviluppo del contratto di part-time potrebbe essere un ottimo<strong></strong> <strong></strong>strumento di soluzione.</p>
<p>4) <strong>Contratto</strong> <strong>a</strong> <strong>progetto</strong>.<br />
Con riguardo a tale tipologia di contratto le modifiche proposte attengono ai seguenti aspetti:<br />
<em>a</em>) il progetto non può essere la riproduzione dell’oggetto sociale dell’azienda, come più volte ribadito dalla giurisprudenza;<br />
<em>b</em>) eliminazione del fuorviante «programma» di lavoro;<br />
<em>c</em>) presunzione relativa di subordinazione se la stessa attività in azienda è svolta anche da lavoratori subordinati;<br />
<em>d</em>) impossibilità di recedere anticipatamente rispetto al termine se non per giusta causa, impossibilità del lavoratore a proseguire il rapporto e cessazione del progetto;<br />
<em>e</em>) previsione di una norma di interpretazione autentica (art. 69 del D.Lgs. 276/2003), per cui la mancanza o illegittimità del progetto configura una presunzione assoluta di lavoro subordinato;<br />
<em>f</em>) aumento dei contributi previdenziali.<br />
Si tratta, per la Fondazione Studi, di modifiche incisive ma che potrebbero dar luogo ad un aumento di contenzioso. Di più efficace presa sarebbe eliminare la convenienza contrattuale equiparando il carico contributivo delle collaborazioni con quella dei lavoratori subordinati.</p>
<p>5) <strong>Associazione</strong> <strong>in</strong> <strong>partecipazi<wbr>one</wbr></strong>.<br />
Il Governo propone al riguardo le seguenti modifiche:<br />
<em>a</em>) circoscrivere l’associazione solo nelle realtà aziendali fino a 5 addetti compreso l’associante (sono escluse le associazioni nell’ambito familiare e quelle aventi elevato contenuto professionale);<br />
<em>b</em>) previsione di effettiva partecipazione agli utili e di consegna del rendiconto, secondo principi già<br />
affermati dalla giurisprudenza;<br />
<em>c</em>) introduzione di un numero limitato di associazioni in partecipazione da avviare in azienda;<br />
<em>d</em>) presunzione relativa di subordinazione in mancanza dei requisiti;<br />
<em>e</em>) aumento dei contributi previdenziali;<br />
</wbr></div>
<div>A parere della Fondazione Studi le restrizioni proposte rischiano di annullare uno dei pochi contratti che consente di stimolare la produttività aziendale attraverso un genuino rapporto associativo. Circoscrivere il contratto solo alle realtà fino a 5 addetti (compreso l’associante) appare penalizzante e soprattutto contraddittorio rispetto all’intento di contrastare gli artifizi elusivi. Normalmente, infatti, gli abusi si realizzano soprattutto nelle piccole realtà aziendali e non in quelle di rilevanti dimensioni.</p>
<div>
<div>[...]</div>
<div><em>Anna</em> <em>Costagliola</em></div>
<div><a href="http://www.diritto.it/">http://www.diritto.it/</a></div>
<div></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/22/la-riforma-del-mercato-del-lavoro-vista-dalla-fondazione-studi-dei-consulenti-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indennità di disoccupazione ordinaria: i chiarimenti del Ministero sui requisiti per l’ottenimento</title>
		<link>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/22/indennita-di-disoccupazione-ordinaria-i-chiarimenti-del-ministero-sui-requisiti-per-lottenimento/</link>
		<comments>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/22/indennita-di-disoccupazione-ordinaria-i-chiarimenti-del-ministero-sui-requisiti-per-lottenimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articolo4.it/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Con interpello n. 8 del 14 marzo2012, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto ad un quesito posto dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito ai requisiti di natura contributiva necessari per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.In particolare l’istante chiede se, ai fini del rispetto del requisito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/disoccupazione.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-390" title="disoccupazione" src="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/disoccupazione.jpg" alt="" width="256" height="136" /></a>Con <strong>interpello</strong> <strong>n.</strong> <strong>8</strong> <strong>del</strong> <strong>14</strong> <strong>mar<wbr>zo</wbr></strong><strong>2012</strong>, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto ad un quesito posto dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito ai requisiti di natura contributiva necessari per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.In particolare l’istante chiede se, ai fini del rispetto del requisito contributivo richiesto per l’erogazione della suddetta indennità, possa considerarsi “periodo neutro” quello fruito dal figlio convivente per prestare assistenza al genitore affetto da grave disabilità. Il Ministero ha preliminarmente ricordato che l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola è una forma di sostegno al reddito, corrisposta dall’INPS ai lavoratori dipendenti assicurati contro la disoccupazione involontaria. L’indennità, dunque, viene riconosciuta nelle ipotesi il cui rapporto di lavoro sia cessato per cause non imputabili alla volontà degli interessati, ossia qualora gli stessi siano stati licenziati, ovvero nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato sia venuto meno per scadenza del termine. Riguardo ai <strong>requisiti</strong> <strong>necessari</strong> <strong>per</strong> <strong>pot<wbr>er</wbr></strong> <strong>fruire</strong><strong>dell’indennità</strong> in esame, l’art. 19, R.D.L. 636/1939 contempla due presupposti, entrambi indispensabili ai fini del riconoscimento del predetto beneficio:</p>
<p><em>a</em>) l’anzianità contributiva, nella misura in cui si richiede che il lavoratore possa far valere, ai fini della disoccupazione involontaria, un <strong>contributo</strong> <strong>versato</strong><strong>almeno</strong> <strong>du<wbr>e</wbr></strong> <strong>anni</strong> <strong>prima</strong><strong></strong>della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;</p>
<p><em>b</em>) il requisito contributivo fissato in un numero pari ad almeno <strong>52</strong> <strong>contributi</strong> <strong>utili</strong><strong>sett<wbr>imanali</wbr></strong>, nei due anni immediatamente precedenti la data di fine del rapporto.</p>
<p>Si sottolinea, al riguardo, che con l’espressione contribuzione utile, debba intendersi anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni. Ai fini del perfezionamento del secondo requisito, invece, tra gli altri, si considerano utili i contributi figurativi disposti, ad esempio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria per maternità.<br />
Diversamente, non sono considerati utili, ai fini dei presupposti per la disoccupazione, i periodi di malattia ed infortunio sul lavoro, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, nonché, ex art. 42, D.Lgs. 151/2001, le assenze per la fruizione di permessi e congedi per motivi di assistenza a figli con handicap grave.<br />
In queste ultime fattispecie, interviene infatti il c.d. <strong>meccanismo</strong> <strong>della</strong><strong>neutraliz<wbr>zazione</wbr></strong>, in forza del quale, a fronte del verificarsi di particolari evenienze, risulta possibile effettuare la retrodatazione del biennio, e dunque un suo ampliamento, per un tempo pari all’evento occorso.<br />
Ciò premesso, il Ministero sottolinea che nell’ambito dei periodi neutri costituiti dai congedi di cui all’art. 42 citato, può essere annoverato altresì quello fruito dal figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da disabilità.<br />
Si ricorda infatti che, ancor prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 119/2011, la Corte costituzionale con sentenza n. 19/2009, nell’esaminare la questione di legittimità afferente ai possibili soggetti fruitori dei congedi previsti dall’art. 42, comma 5, ha dichiarato l’incostituzionalità della predetta disposizione, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto la stessa, nella sua originaria formulazione, non contemplava nel novero di detti soggetti il figlio convivente determinando, in tal modo, “<em>un</em><em>ingiustificato</em> <em>trattamento</em> <em><wbr>deteriore</wbr></em> <em>di</em> <em>un</em> <em>soggetto,</em> <em></em>(…)<br />
<em>tenuto</em> <em>comunque</em> <em>ai</em> <em>medesimi</em> <em>ob<wbr>blighi</wbr></em> <em>di</em> <em>assistenza</em> <em>morale</em> <em>e</em> <em><wbr>materiale</wbr></em> <em>nei</em><em>confronti</em> <em>del</em> <em>dis<wbr>abile</wbr></em>”. Per analoghe ragioni, in linea con le argomentazioni sostenute dalla Corte, è possibile considerare periodo neutro anche quello di congedo fruito dal figlio per assistere il genitore con grave disabilità, con l’effetto di retrodatare il biennio di riferimento, ai fini del computo del requisito contributivo, salvo il rispetto degli altri presupposti fissati dalla leggi vigenti.</p>
<p><a href="http://www.diritto.it/">http://www.diritto.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/22/indennita-di-disoccupazione-ordinaria-i-chiarimenti-del-ministero-sui-requisiti-per-lottenimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sostegno alle famiglie: fino a 25 mila euro a chi non possiede la capacità economico &#8211; patrimoniale necessaria per accedere alle forme di credito bancario ordinario. Ecco l&#8217;iter da seguire per ottenere i fondi stanziati dalla Regione Siciliana.</title>
		<link>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/18/sostegno-alle-famiglie-fino-a-25-mila-euro-a-chi-non-possiede-la-capacita-economico-patrimoniale-necessaria-per-accedere-alle-forme-di-credito-bancario-ordinario-ecco-liter-da-seguire-per-ottene/</link>
		<comments>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/18/sostegno-alle-famiglie-fino-a-25-mila-euro-a-chi-non-possiede-la-capacita-economico-patrimoniale-necessaria-per-accedere-alle-forme-di-credito-bancario-ordinario-ecco-liter-da-seguire-per-ottene/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 11:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articolo4.it/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[PREMESSA Il  microcredito rappresenta uno strumento sociale più che creditizio che non deve occuparsi soltanto della povertà emergenziale e materiale, ma costruire anche un nuovo modello di sviluppo e non generare, con le sue distorsioni, nuove povertà. FINALITA&#8217; »Le iniziative di microcredito sono finalizzate a dare sostegno economico &#8211; sociale alle famiglie siciliane, anche al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/Microcredito.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-376" title="Microcredito" src="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/Microcredito-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong>PREMESSA</strong></p>
<div>Il  microcredito rappresenta uno strumento sociale più che creditizio che non deve occuparsi soltanto della povertà emergenziale e materiale, ma costruire anche un nuovo modello di sviluppo e non generare, con le sue distorsioni, nuove povertà.</div>
<div></div>
<div><strong>FINALITA&#8217;</strong></div>
<div>
<div>»Le iniziative di microcredito sono finalizzate a dare sostegno economico &#8211; sociale alle famiglie siciliane, anche al fine di contrastare il fenomeno dell’usura.</div>
<div>»I finanziamenti erogati dalle banche convenzionate si propongono di consentire alle famiglie residenti nel territorio della regione di soddisfare ad esigenze connesse a condizioni di particolare e temporaneo disagio.</div>
</div>
<div></div>
<div><strong>BENEFICIARI</strong></div>
<div>
<div>»Famiglie residenti nel territorio della regione, fondate sul matrimonio o comunque su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o affido, ai sensi dell&#8217;art.1 della L.R. 10/2003, prive della capacità economico &#8211; patrimoniale necessaria per accedere alle forme di credito bancario ordinario e che, tuttavia, presentano potenzialità economiche future che possono giustificare l’assunzione di impegni responsabilizzanti come quello  di ricevere un micro prestito.</div>
</div>
<div></div>
<div><strong>REQUISITI</strong></div>
<div>
<p>Per accedere al microcredito le famiglie dovranno possedere i seguenti requisiti:</p>
<div>»risiedere nel territorio della regione;</div>
<div>»un indicatore ISEE non superiore ad euro 13.000,00;</div>
<div>»entrate derivanti da attività lavorativa o da altre fonti (imponibili o esenti IRPEF);</div>
<div>»una situazione di temporaneo disagio economico opportunamente dimostrata.</div>
</div>
<div></div>
<div><strong>RISORSE</strong></div>
<div>
<div>»L’ammontare di un singolo finanziamento non può superare la soglia di € 6.000,00, fermo restando che, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Regione, una famiglia può fruire di più finanziamenti successivi, nella misura massima di 25.000,00 euro, a condizione che il finanziamento precedentemente ottenuto sia stato regolarmente estinto.</div>
<div>
<div>»Il tasso applicato ai finanziamenti concessi sarà in misura fissa. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) applicato  non potrà essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n.108, decurtato del 50% Il tasso sarà suscettibile di revisione semestrale.</div>
</div>
<div></div>
<div><strong>ESIGENZE</strong></div>
<div>
<div>»1.  Realizzare tutti quegli interventi volti ad assicurare ai richiedenti la disponibilità di un      alloggio dotato dei requisiti minimi di idoneità abitativa;</div>
<div>»2.   Sostenere le spese sanitarie dirette e indirette, connesse a malattia e/o infortunio, rimaste a carico dei richiedenti anche quando si usufruisca del Servizio Sanitario Regionale;</div>
<div>
<div>»3.   Sostenere le spese connesse ai percorsi educativi o di istruzione capaci di accrescere le competenze di componenti della famiglia, nella prospettiva del miglioramento e dello sviluppo del  capitale umano;</div>
<div>»4.   Sostenere le spese inerenti a  progetti di vita promossi nell’ambito di una famiglia al fine di sviluppare e/o migliorare le proprie condizioni sociali ed economiche.</div>
</div>
<div></div>
<div><strong>PRESENTAZIONE ISTANZE</strong></div>
<div>
<div>»Le famiglie richiedenti dovranno presentare istanza di accesso al microcredito ad una struttura operativa dell’organismo non profit prescelto tra quelli convenzionati con la Regione Siciliana e ubicato nella propria provincia di residenza.</div>
<div>
<p>Documentazione:</p>
<div>»Copia del documento d&#8217;identità dell’intestatario dell’istanza;</div>
<div>»Dichiarazione sostitutiva unica 2011 ISEE in corso di validità;</div>
<div>»Dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia, resa ai sensi dell&#8217;art. 46 del D.P.R. 445/2000;</div>
<div>»Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa i sensi dell&#8217;art. 47 dello stesso D.P.R. 445/2000, attestante:</div>
<p>a) i fatti che determinano la situazione di temporaneo disagio economico in cui versa la famiglia;</p>
<p>b) l&#8217;elenco dettagliato degli eventuali debiti in essere in capo alla stessa famiglia (mutui, fidi bancari, leasing, finanziamenti personali);</p>
<p>c) la presenza di entrate derivanti da attività lavorativa o da altre fonti (imponibili o esenti IRPEF);</p>
<p>d) le esigenze che la famiglia intende soddisfare.</p>
<p><strong>FLOW CHART</strong></p>
<p><a href="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/flow-chart-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-379" title="flow chart 1" src="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/flow-chart-1-300x157.jpg" alt="" width="300" height="157" /></a></p>
<p><a href="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/flow-chart-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-381" title="flow chart 2" src="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/flow-chart-2-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></a></p>
<p><strong>COMITATO REGIONALE</strong></p>
<div>»Il Comitato determina i requisiti di ammissibilità dei soggetti, residenti nel territorio della regione, che richiedono di accedere al microcredito, avendo specifico riguardo all&#8217;utilizzo dell&#8217;indicatore ISEE, i criteri per l&#8217;accesso al medesimo microcredito, e impartisce direttive circa modalità e condizioni tecnico-operative di attuazione delle medesime iniziative da parte dei soggetti convenzionati, coinvolti per l&#8217;esercizio delle funzioni previste, di gestione del Fondo Etico della Regione Siciliana, di erogazione dei finanziamenti e di tutoraggio ed accompagnamento dei beneficiari del Microcredito.</div>
<div></div>
<div><strong>VERIFICHE E CONTROLLI</strong></div>
<div>
<div>»Il comitato attiva modalità di verifica e controllo di tutto il percorso attraverso apposite direttive e secondo parametri appositamente individuati.</div>
</div>
<div></div>
<div><strong>ALLEGATI</strong></div>
<div>
<p>Tutti i documenti e gli allegati possono essere scaricati dai siti:</p>
<p><a href="http://www.microcreditosicilia.it/">www.microcreditosicilia.it</a></p>
<p><a href="http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/PIR_Microcredito">http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/PIR_Microcredito</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p><strong>Venerdì 23 Marzo, alle ore 16.00, nella sede centrale di Articolo 4  in via Gramsci 60 &#8211; MIsterbianco CT, ci sarà un incontro sul microcredito a cura del dott. Fabrizio Faja che spiegherà nel dettaglio come presentare l&#8217;istanza di accesso al microcredito. Siete tutti invitati.</strong></p>
<p>Salvo Oliveri.</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/18/sostegno-alle-famiglie-fino-a-25-mila-euro-a-chi-non-possiede-la-capacita-economico-patrimoniale-necessaria-per-accedere-alle-forme-di-credito-bancario-ordinario-ecco-liter-da-seguire-per-ottene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svizzera-Italia: lì un referendum per dire no alle ferie qui si discute di art.18</title>
		<link>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/15/svizzera-italia-li-un-referendum-per-dire-no-alle-ferie-qui-si-discute-di-art-18/</link>
		<comments>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/15/svizzera-italia-li-un-referendum-per-dire-no-alle-ferie-qui-si-discute-di-art-18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articolo4.it/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Gli svizzeri si “riducono” le ferie, noi stiamo per eliminarle… insieme al lavoro! Incredibile! Mentre in Italia non si sa perché si facciano i referendum sui massimi sistemi e, soprattutto, si perde per strada il senso ed il motivo per cui lo si è fatto, nelle iper-civilissima Svizzera il ricorso ai referendum è un normale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/svizzera-italia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-370" title="svizzera italia" src="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/svizzera-italia.jpg" alt="" width="206" height="206" /></a></p>
<h2>Gli svizzeri si “riducono” le ferie, noi stiamo per eliminarle… insieme al lavoro!</h2>
<div>
<p>Incredibile! Mentre in Italia non si sa perché si facciano i referendum sui massimi sistemi e, soprattutto, si perde per strada il senso ed il motivo per cui lo si è fatto, nelle iper-civilissima Svizzera il ricorso ai referendum è un normale esercizio di rappresentanza anche soltanto per stabilire quanto lunghe debbano essere le ferie per i lavoratori.</p>
<p>E se, in Italia, le polemiche sulla durata del lavoro e l’inizio del periodo del pensionamento tengono banco da mesi, nonostante recessione in atto e manovre economiche al limite dell’umana sopportazione, ecco che, nel paese di Heidi, del Rolex e della cioccolata, i cittadini hanno risposto un secco “no” all’ipotesi di prolungare di ulteriori due settimane il già previsto periodo minimo di vacanze retribuite di 4 settimane.</p>
<p>Stranezza? Stupore? Novità? Ma no! E non è nemmeno la prima volta che succede! Già nel 1985 e nel 2002 iniziative analoghe hanno avuto la stessa sorte ed i sondaggi avevano previsto quello che il responso delle urne ha confermato.</p>
<p>Ma perché gli svizzeri rinunciano convinti a ben 6 settimane di vacanze pagate?</p>
<p>Lo stupore arriva ora… udite, udite “<em>E’ una minaccia per la competitività elvetica!</em>”</p>
<p>In tempi di crisi, in Italia, questa motivazione ha quasi del sovrannaturale…e così mentre si discute (?) sull’art.18 e si è in attesa dei provvedimenti del Governo Monti in tema di crescita, gli svizzeri scelgono di lavorare di più, rinunciando a provvedimenti migliorativi del loro stress lavorativo…</p>
<p>Sarà per essere sicuri che al ritorno dalle ferie il loro posto di lavoro è ancora lì?</p>
<p>O perché così si risparmia sulle parcelle di psicologi e sociologi sulle conseguenze nefaste dello stress da non lavoro?</p>
<p>Noi italiani stiamo per eliminare il problema alla radice… tra poco, non solo non ci saranno più le ferie ma nemmeno il lavoro!</p>
<p><a href="http://www.leggioggi.it/">http://www.leggioggi.it</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/15/svizzera-italia-li-un-referendum-per-dire-no-alle-ferie-qui-si-discute-di-art-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scuola, intesa bipartisan su assunzioni ma salta la stabilizzazione di 10 mila precari</title>
		<link>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/07/scuola-intesa-bipartisan-su-assunzioni-ma-salta-la-stabilizzazione-di-10-mila-precari/</link>
		<comments>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/07/scuola-intesa-bipartisan-su-assunzioni-ma-salta-la-stabilizzazione-di-10-mila-precari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articolo4.it/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Dal dl Semplificazioni sparisce l&#8217;indicazione di 10 mila nuovi posti votata in Commissione alla Camera. Il Pd va all&#8217;attacco. Poi l&#8217;intesa con lo stop al blocco dell&#8217;organico di insegnanti e personale ausiliario della manovra di luglio: il numero aumenterà se cresceranno gli alunni. E il settore potrà essere finanziato col lotto. ROMA &#8211; Via libera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/130031578-d1dfe834-d6c7-485a-8057-69dce28c5420.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-366" title="130031578-d1dfe834-d6c7-485a-8057-69dce28c5420" src="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/130031578-d1dfe834-d6c7-485a-8057-69dce28c5420.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Dal dl Semplificazioni sparisce l&#8217;indicazione di 10 mila nuovi posti votata in Commissione alla Camera. Il Pd va all&#8217;attacco. Poi l&#8217;intesa con lo stop al blocco dell&#8217;organico di insegnanti e personale ausiliario della manovra di luglio: il numero aumenterà se cresceranno gli alunni. E il settore potrà essere finanziato col lotto.</p>
<p>ROMA &#8211; Via libera delle commissioni Affari costituzionali e Attività produttive della Camera al nuovo emendamento all&#8217;articolo 50 del Dl semplificazioni sugli organici della scuola. L&#8217;ok all&#8217;emendamento dei relatori è arrivato con un voto bipartisan. Solo la Lega, infatti, ha votato contro in Commissione. Salta la tassa sulla birra, gli alcolici intermedi e l&#8217;alcool etilico prevista da un emendamento al dl semplificazioni come copertura all&#8217;assunzione di nuovo personale nella scuola. Ma, soprattutto, scompare l&#8217;indicazione delle 10 mila nuove assunzioni. In compenso, c&#8217;è l&#8217;intesa sullo stop al blocco dell&#8217;organico di insegnanti e personale ausiliario deciso con la manovra di luglio: il loro numero potrà aumentare se dovesse crescere il numero degli studenti. E il comparto potrà essere finanziato con le entrate del gioco.</p>
<p>Il compromesso è stato raggiunto dopo le proteste del Pd che stamani aveva puntato il dito contro l&#8217;atteggiamento della Tesoreria dello Stato in commissione Bilancio. &#8220;Il governo non può contrastare un<br />
voto del Parlamento&#8221;, ha detto Dario Franceschini, denunciando le resistenze da parte del governo sulle assunzioni nella scuola. &#8220;Ho posto con determinazione -ha spiegato Franceschini ai cronisti al termine della capigruppo &#8211; un tema grande come una casa: su un emendamento approvato dalla commissione di merito quando si è arrivati alla commissione Bilancio il governo ha detto no. Rimettiamo le cose in ordine: in un sistema parlamentare dopo un voto della Commissione gli organi dello Stato devono collaborare a individuare le coperture, ma non contrastare un voto del Parlamento&#8221;.</p>
<p>Lotto e giochi. Dal 2013, con il Lotto o il Superenalotto, si potrà finanziare il comparto scuola. È quanto si legge nella nuova versione dell&#8217;emendamento al decreto semplificazioni. La copertura prevede che l&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del ministero dell&#8217;Economia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, verifica la possibilità di rinegoziare le convezioni in materia di giochi pubblici &#8220;utili al fine di assicurare maggiori entrate&#8221;. A decorrere dal 2013, &#8220;le eventuali maggiori entrate derivanti dall&#8217;applicazione&#8221; delle disposizioni &#8220;accertate annualmente con decreto del ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze sono riassegnate allo Stato per essere destinate&#8221; al comparto scuola. In pratica, spiega uno dei relatori del decreto semplificazioni, Oriano Giovanelli (Pd) &#8220;introduciamo anche per il comparto scuola un meccanismo che già era utilizzato per finanziare i beni culturali&#8221; con i proventi dei giochi utilizzato dal ministero per i Beni culturali.</p>
<p>Nessuna stabilizzazione dei precari. &#8220;Non c&#8217;è alcuna stabilizzazione dei precari&#8221;, ha detto Maria Stella Gelmini, arrivando nelle commissioni Affari costituzionali e Attività produttive della Camera, dopo la riformulazione ulteriore dell&#8217;emendamento sul comparto scuola. L&#8217;ex ministro dell&#8217;Istruzione ha spiegato che per quanto riguarda l&#8217;organico &#8220;ogni tre anni verrà calcolato il fabbisogno&#8221; di docenti e personale amministrativo &#8220;sulla base della popolazione scolastica&#8221;. In pratica ci sarà una rivalutazione periodica dell&#8217;organico in base all&#8217;effettivo numero degli studenti. Per quanto riguarda i fondi con cui si finanzieranno le nuove norme, Gelmini spiega: &#8220;Il fondo per il merito e la qualità in capo al Miur verrà reso permanente&#8221;.</p>
<p>Organico legato a trend demografico. L&#8217;organico della scuola, a partire dal prossimo anno scolastico, verrà fissato ogni tre anni &#8220;sulla base della previsione dell&#8217;andamento demografico della popolazione in età scoltare&#8221;, si prevede nell&#8217;emendamento sulla scuola, frutto del compromesso con il governo. Nel testo si legge che &#8220;con decreto del ministero dell&#8217;Istruzione, di concerto con il ministero dell&#8217;Economia, con cadenza triennale, a decorrere dall&#8217;anno scolastico immediatamente successivo all&#8217;emanazione&#8221; della legge sulle semplificazioni &#8220;è definita la consistenza numerica massima degli organici dell&#8217;autonomia e di rete, sulla base delle previsioni dell&#8217;andamento demografico della popolazione in età scolare&#8221;. Inoltre nel testo dell&#8217;emendamento si mette nero su bianco che nella definzione dell&#8217;organico della scuola si tenga in considerazione una maggiore destinazione di personale &#8220;anche i fini di una estensione del tempo scuola&#8221; e si crei &#8220;un&#8217;organico di rete&#8221; tra le istituzioni scolastiche che contrasti anche il fenomeno, sempre piu&#8217; diffuso nelle classi, del bullismo.</p>
<p>Nessuna traccia dei 10mila. Per quanto riguarda i 10mila nuovi posti cui faceva menzione la vecchia versione non c&#8217;è più traccia. Nella versione precedente dell&#8217;emendamento si leggeva che l&#8217;organico della scuola rimaneva determinato ai sensi dell&#8217;articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 (cioè con i tagli previsti dalla manovra del governo Berlusconi) salvo che per le nuove 10mila assunzioni. Nel testo approvato dalle Commissioni salta il riferimento numerico e si legge che &#8220;a decorrere dal medesimo anno scolastico si continua ad applicare il comma 9 dell&#8217;articolo 64&#8243; della manovra Berlusconi-Tremonti sui tagli.</p>
<p>Le coperture. Il fondo del Miur, spiega Occhiuto, &#8220;dovrebbe essere sufficiente a coprire&#8221; gli sforamenti di organico rispetto ai numeri attuali &#8220;perché il fondo è di circa 900 milioni anche se non tutti saranno ovviamente utilizzati&#8221; per le nuove assunzioni. Per ammortizzare la spesa per il Ministero, quindi, si è pensato quindi alla nuova tassazione sui giochi già esistenti, che però, essendo in sé aleatoria, non poteva essere l&#8217;unica fonte di copertura per la scuola. &#8220;Con i giochi- spiega Occhiuto- non si possono coprire spese strutturali come l&#8217;organico&#8221; di docenti e personale Ata. &#8220;Il nuovo emendamento però &#8211; ribadisce- considera l&#8217;organico che già c&#8217;è&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.repubblica.it/">http://www.repubblica.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/07/scuola-intesa-bipartisan-su-assunzioni-ma-salta-la-stabilizzazione-di-10-mila-precari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERCASI AGENTE COMMERCIALE</title>
		<link>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/07/cercasi-agente-commerciale/</link>
		<comments>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/07/cercasi-agente-commerciale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[OFFERTE DI LAVORO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articolo4.it/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Le persone selezionate si occuperanno di vendita di prodotti e servizi telefonici offerti da una nota società di telefonia mobile. Si offre contratto di procacciatore e/o agente con serie e concrete possibilità di guadagni importanti, di crescita e di carriera. Si richiede massima serietà e cultura del lavoro; predisposizione alla vendita ed al contatto con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le persone selezionate si occuperanno di vendita di prodotti e servizi telefonici offerti da una nota società di telefonia mobile.<br />
Si offre contratto di procacciatore e/o agente con serie e concrete possibilità di guadagni importanti, di crescita e di carriera.<br />
Si richiede massima serietà e cultura del lavoro; predisposizione alla vendita ed al contatto con il pubblico; forte ambizione professionale.</p>
<p>INFO: https://www.infojobs.it/catania/commerciali-settore-telefonia/of-i7adb98e8a1466987f06d7bb71f19c1?utm_source=push&#038;utm_medium=email&#038;utm_campaign=ofertas_push</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/07/cercasi-agente-commerciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TAV riguarda anche i siciliani</title>
		<link>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/06/la-tav-riguarda-anche-i-siciliani/</link>
		<comments>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/06/la-tav-riguarda-anche-i-siciliani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articolo4.it/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Basta guardare i dati del traffico merci tra Italia e Francia che, salito fino al 2002, è colato a picco fino a considerare l&#8217;attuale tratta ordinaria, la Torino &#8211; Modane , più che efficiente visto che potrebbe trasportare quasi venti milioni di tonnellate e invece ne trasporta meno di due e mezzo. Nessuno usa la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basta guardare i dati del traffico merci tra Italia e Francia che, salito fino al 2002, è colato a picco fino a considerare l&#8217;attuale tratta ordinaria, la Torino &#8211; Modane , più che efficiente visto che potrebbe trasportare quasi venti milioni di tonnellate e invece ne trasporta meno di due e mezzo. Nessuno usa la linea esistente e noi spenderemo quasi 20 miliardi in un cantiere che durerà quindici anni, che scaverà 57 km una montagna piena di amianto e materiale radioattivo.<br />
Studi come quelli di Beria e Grimaldi del Politecnico di Milano ci informano sulle gravi condizioni in cui versano i treni in Italia.La Sicilia è ormai tagliata fuori dal servizio ferroviario nazionale, allontanata sempre più dagli standard nazionali, dagli investimenti in infrastrutture e da un trasporto efficiente ed efficace. Ci chiediamo se sia  davvero necessario investire 20 miliardi di euro in una tratta che fa guadagnare solo 15 minuti di tempo ( il treno nel tunnel deve rallentare e dunque percorre 57 km a velocità standard! ) e che dovrebbe trasportare non si sa cosa visto che i vagoni dell&#8217;attuale tratta sono per il 95 % vuoti.<br />
Arrivare 15 minuti prima a Lione ci costa quanto ristrutturare tutta la rete ferroviaria da Roma in giù.<br />
<a href="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/18537524_tav-governo-no-al-referendum-su-grandi-opere-future-modello-di-francese-0.jpg"><img src="http://www.articolo4.it/wp-content/uploads/2012/03/18537524_tav-governo-no-al-referendum-su-grandi-opere-future-modello-di-francese-0-300x225.jpg" alt="" title="18537524_tav-governo-no-al-referendum-su-grandi-opere-future-modello-di-francese-0" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-355" /></a>Spendere tutti questi soldi pubblici in un&#8217;opera così inutile, in un Paese dove non ci sono i soldi per la sanità, i trasporti locali, la scuola&#8230;.è da veri italiani. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/06/la-tav-riguarda-anche-i-siciliani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Made in Italy; come il San Giovese fatto in California.</title>
		<link>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/05/made-in-italy-come-il-san-giovese-fatto-in-california/</link>
		<comments>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/05/made-in-italy-come-il-san-giovese-fatto-in-california/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articolo4.it/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Made in Italy: 3 buste su 4 di latte presenti  nei nostri supermercati sono d’importazione. La maggior parte di prosciutti sono prodotti con cosce di animale d’importazione. Metà delle nostre mozzarelle e dei nostri formaggi non sono prodotti in Italia e un terzo della pasta venduta nel nostro paese è fatta con grano saraceno. Eppure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Made in Italy: 3 buste su 4 di latte presenti  nei nostri supermercati sono d’importazione. La maggior parte di prosciutti sono prodotti con cosce di animale d’importazione. Metà delle nostre mozzarelle e dei nostri formaggi non sono prodotti in Italia e un terzo della pasta venduta nel nostro paese è fatta con grano saraceno. Eppure tutti vengono venduti come prodotti italiani. Sono solo alcuni esempi che danno un’idea di quanto sia esteso, nel settore agroalimentare italiano, il fenomeno della  contraffazione.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/92Nj2IGxsCM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articolo4.it/index.php/2012/03/05/made-in-italy-come-il-san-giovese-fatto-in-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

